Art. 2.

  Piena  ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo
precedente  a  decorrere  dalla  sua entrata in vigore in conformita'
all'articolo 9 dell'accordo stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 maggio 1973

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - MEDICI -
                                                      GONELLA - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA