Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GONELLA - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA