Art. 11.
                (Sanzioni disciplinari e pecuniarie)

  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali nei casi costituenti
reato  e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente
legge,  i  pubblici  ufficiali  abilitati ai protesti incorrono nelle
sanzioni  disciplinari  previste dalle norme vigenti per le categorie
alle  quali  essi  appartengono  ed  in  relazione  all'entita' delle
infrazioni stesse.
  Per  l'inosservanza  delle norme contenute nella presente legge, e'
applicabile   alle   aziende   di   credito   la   sanzione  prevista
dall'articolo  87, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n.  375,  convertito  con  modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n.
141, e successive modificazioni.