Art. 11. (Sanzioni disciplinari e pecuniarie) Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entita' delle infrazioni stesse. Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, e' applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.