Art. 12. (Cancellazione dall'elenco dei protesti) All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi: "Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto puo' chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formate istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. Analoga richiesta puo' essere presentata, purche' in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita' dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco. Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco e' depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente e' punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione piu' grave. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo e' dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157".