Art. 12.
              (Cancellazione dall'elenco dei protesti)

  All'articolo  3  della  legge  12  febbraio 1955, n. 77, modificata
dalla  legge  29  dicembre  1956,  n.  1559, sono aggiunti i seguenti
commi:
  "Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia
cambiario  nel  termine  di  5  giorni dalla levata del protesto puo'
chiedere   la  cancellazione  del  proprio  nome  dai  due  esemplari
dell'elenco   prescritti   dall'articolo   2  della  presente  legge,
proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formate istanza
al   presidente   del   tribunale  competente  corredata  del  titolo
quietanzato  e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto
del pagamento.
  Analoga  richiesta  puo'  essere presentata, purche' in tempo utile
per  effettuare  la  cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati
della  levata  del  protesto o dalle aziende di credito, quando si e'
proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
  Il    presidente    del   tribunale,   accertata   la   regolarita'
dell'adempimento  o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore,
dispone,   con   provvedimento   steso   in   calce  all'istanza,  la
cancellazione  richiesta  e,  nei  casi  previsti  dal  primo  comma,
l'annotazione  dell'avvenuto  pagamento  su  entrambi  gli  esemplari
dell'elenco.
  Il  cancelliere  provvede alla compilazione di un elenco nominativo
dei  debitori  che  hanno  ottenuto  la  cancellazione.  L'elenco  e'
depositato  ogni  15  giorni  nella  cancelleria per esclusivo uso di
ufficio.
  Chiunque  pubblica  notizie  relative all'elenco previsto dal comma
precedente  e'  punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila,
salvo che per il fatto sia prevista una sanzione piu' grave.
  Per  gli  adempimenti previsti dal presente articolo e' dovuto alla
cancelleria  il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n.
2  della  tabella  annessa  alla  legge  17  febbraio  1958,  n.  59,
modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157".