Art. 13. (Annotazione dei protesti in repertorio speciale) L'annotazione dei protesti cambiari sara' fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il repertorio speciale di cui al comma precedente sara' tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalita' e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.