Art. 13.
          (Annotazione dei protesti in repertorio speciale)

  L'annotazione  dei  protesti  cambiari  sara'  fatta da notai in un
repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio
dal  capo  dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto
in  uso,  e  non  nel  repertorio  degli atti tra vivi, come previsto
nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
  Il  repertorio  speciale di cui al comma precedente sara' tenuto, e
le  relative  annotazioni  effettuate,  secondo  le modalita' e forme
previste  dagli  articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, in quanto applicabili.