Art. 15.
                     (Disposizione transitoria)

  Per  il  tempo  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   per   la  nomina  a  presentatore  del  notaio  e
dell'ufficiale giudiziario e' richiesto, in luogo del titolo previsto
al  n. 2) del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di
licenza della scuola elementare.