Art. 3.
                (Nomina e requisiti dei presentatori)

  I   presentatori  del  notaio  o  dell'ufficiale  giudiziario,  per
ottenere la nomina, debbono:
    1)  essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti
dalla legge sull'ordinamento del notariato;
    2)  aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria
di primo grado;
    3)  non  aver  riportato  condanna alla pena della reclusione per
delitto non colposo.
  Ciascun  notaio  e  ciascun  ufficiale  giudiziario  puo' avvalersi
dell'opera  di  due  presentatori.  Soltanto al fine di assicurare il
soddisfacimento  di  particolari  esigenze  di servizio il numero dei
presentatori puo' essere elevato a sei.
  L'elenco   dei   presentatori  autorizzati  per  ciascun  notaio  o
ufficiale   giudiziario  e'  depositato  presso  la  cancelleria  del
tribunale.
  Il  presidente  della  corte  d'appello,  o  del  tribunale, revoca
l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario,
ovvero  quando  vengono  meno  i  requisiti e le condizioni di cui ai
commi precedenti.
  Il  decreto  di autorizzazione o di revoca e' pubblicato nel Foglio
degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena e
portato a conoscenza del presentatore.