Art. 4.
                   (Attribuzioni dei presentatori)

  Il   presentatore   del   notaio,  il  presentatore  dell'ufficiale
giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del
notaio,   dell'ufficiale   giudiziario   e  del  segretario  comunale
l'attivita'  loro  rimessa  e  sono  legittimati all'incasso totale o
parziale  del  titolo  e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8,
nonche' al rilascio della quietanza.
  L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli
precedenti,  conformemente  a quanto stabilito nell'articolo 71 delle
norme  approvate  con  il  regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e
nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore
ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi
dell'articolo  2700  del codice civile, anche delle dichiarazioni del
debitore  e  degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti
in sua presenza o da lui compiuti.