Art. 5.
               (Modalita' di presentazione del titolo)

  La  data  di  scadenza  della cambiale, che cada in giorno festivo,
legale  o  equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per
gli  esercizi  di  vendita,  in  giorno  di  riposo  settimanale,  e'
prorogata  a  tutti  gli  effetti al primo giorno feriale successivo.
Tutti  gli  altri  atti  relativi alla cambiale, ed in particolare la
presentazione  per la accettazione ed il protesto, non possono essere
fatti che in giorno feriale.
  La  presentazione  del  titolo  deve  essere  effettuata  nelle ore
indicate  dall'articolo  147  del  codice  di procedura civile. Per i
pubblici  esercizi,  per  i  negozi  e per gli esercizi di vendita la
presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura
fissate  dalle  competenti  autorita',  anche  in  deroga  alla norma
dell'articolo 147 del codice di procedura civile.
  Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto
e'  stato  levato  oltre  il  termine previsto dall'articolo 51 delle
norme  approvate  con  il  regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a
causa  della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il
quale  il  titolo  e' pagabile, di tale circostanza deve essere fatta
menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.