Art. 6.
         (Titolo domiciliato presso un istituto di credito)

  Il  debitore  ha  facolta'  di  indicare  nel  titolo,  accanto  al
domicilio  di  pagamento,  quando  questo  e'  presso  un istituto di
credito  o  presso  un  notaio  o  ufficiale  giudiziario, la propria
residenza.