Art. 7. 
                        (Diritto di protesto) 
 
  Ai  notai,  agli  ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali
giudiziari ed  ai  segretari  comunali  spetta,  per  ciascun  titolo
protestato, in sostituzione di ogni  altro  compenso  previsto  dalle
vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo  seguente,
un diritto di protesto nella misura del 4 per mille -  arrotondandosi
nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e  comunque  non
inferiore a lire trecentocinquanta ne' superiore a lire ottomila. 
  Quando il protesto ha per oggetto una cambiale  domiciliata  presso
un istituto di credito, o presso un notaio o  ufficiale  giudiziario,
il diritto e' ridotto alla meta'. 
  Quando,  all'atto  della  presentazione  della  cambiale  e   della
richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo  da  lui
indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai  pubblici
ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto
di protesto. 
  Nulla e' dovuto per la riscossione  dell'importo  del  titolo  gia'
protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo. 
  Per ciascun titolo protestato, il notaio e' tenuto a  versare  alla
Cassa nazionale del notariato  il  contributo  del  venti  per  cento
sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo. 
  I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari
e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154,
155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11
giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente  della  Repubblica  5
giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n.  1048,  si
operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche  in
relazione al diritto di protesto previsto nel  presente  articolo  ed
alla indennita' di accesso di cui all'articolo seguente.