Art. 9. 
 (Termini e modalita' di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali) 
 
  E' fatto divieto alle  aziende  di  credito  di  consegnare  ed  ai
pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare  i
titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo  utile  e  in
ogni caso oltre le ore 18 del primo  giorno  non  festivo  successivo
alla data di scadenza. 
  La disposizione del primo comma dell'articolo 104  dell'ordinamento
degli ufficiali giudiziari e  degli  aiutanti  ufficiali  giudiziari,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre
1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non  si
applica per la consegna dei titoli da protestare. 
  Nessun diritto o indennita' spetta  all'ufficiale  giudiziario  per
tale attivita' oltre gli emolumenti previsti dagli  articoli  7  e  8
della presente legge. 
  La consegna e' effettuata mediante distinta compilata  dall'azienda
di credito in  almeno  due  esemplari,  uno  dei  quali  destinato  a
rimanere  presso  il  pubblico  ufficiale.  Dalla   distinta   devono
risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna. 
  I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il  giorno
non festivo successivo a  quello  del  pagamento  e  restituiscono  i
titoli  protestati  entro  i  due  giorni  non   festivi   successivi
all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto. 
  Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano  presso  i
pubblici ufficiali e' vietato alle aziende  di  credito  ricevere  da
chiunque sotto qualsiasi  forma  anche  indiretta  compensi  o  altre
utilita'.