IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Compiti dell'anagrafe tributaria
L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati
e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denuncie
presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai
relativi accertamenti, nonche' i dati e le notizie che possono
comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti
dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai
controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare,
ai fini della valutazione della complessiva capacita' contributiva e
degli adempimenti consequenziali di rettifica delle dichiarazioni e
di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui
circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.
Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede
alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.