Art. 10.
Comunicazioni all'anagrafe   tributaria   da   parte   degli   organi
               dipendenti dal Ministro per le finanze

  Gli  organi  dipendenti  dal  Ministro  per  le finanze trasmettono
all'anagrafe  tributaria i dati e le notizie in loro possesso secondo
le modalita' e nei termini stabiliti con decreto ministeriale.