Art. 11.
Indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici e nelle
scritture private
Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti nei quali, in
base alle norme del presente decreto, deve essere indicato il numero
di codice fiscale di determinati soggetti e' tenuto a richiederlo
agli interessati.
Qualora le persone fisiche dichiarino di non essere a conoscenza
del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve
farne menzione nell'atto o nella autenticazione, indicando gli
elementi previsti dal primo comma, lettera c), dell'art. 4, salva
l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.
Qualora i soggetti diversi dalle persone fisiche dichiarino di aver
presentato la domanda di cui al terzo comma dell'art. 3 e di non aver
ricevuto la notificazione del proprio numero di codice fiscale, il
pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o
nell'autenticazione, indicando gli estremi della domanda e gli
elementi di cui alla lettera a) dell'art. 4. Se la domanda non e'
stata presentata, essa deve essere compilata in conformita' delle
disposizioni dell'art. 4, facendone menzione nello atto o
nell'autenticazione, e presentata al competente ufficio del registro
insieme all'atto. Copia della domanda deve essere rilasciata
all'interessato con attestazione di ricevimento da parte del pubblico
ufficiale e puo' essere fatta valere anche in successivi atti fino a
quando al soggetto non viene notificato il codice fiscale.
I soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ad indicare nelle
scritture private non autenticate, ai sensi dell'art. 6, lettera b),
il proprio numero di codice fiscale, qualora non ne abbiano avuto
notificazione, devono indicare nelle scritture stesse gli elementi di
cui alla lettera b) dell'art. 4 e gli estremi della domanda
presentata ai sensi del terzo comma dell'art. 3, o, in mancanza,
presentarla al competente ufficio del registro unitamente alla
scrittura da registrare.
Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro
rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice
fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici
dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella
scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4
relativi a tali altri soggetti.