Art. 11. Indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici e nelle scritture private Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti nei quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato il numero di codice fiscale di determinati soggetti e' tenuto a richiederlo agli interessati. Qualora le persone fisiche dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nella autenticazione, indicando gli elementi previsti dal primo comma, lettera c), dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13. Qualora i soggetti diversi dalle persone fisiche dichiarino di aver presentato la domanda di cui al terzo comma dell'art. 3 e di non aver ricevuto la notificazione del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nell'autenticazione, indicando gli estremi della domanda e gli elementi di cui alla lettera a) dell'art. 4. Se la domanda non e' stata presentata, essa deve essere compilata in conformita' delle disposizioni dell'art. 4, facendone menzione nello atto o nell'autenticazione, e presentata al competente ufficio del registro insieme all'atto. Copia della domanda deve essere rilasciata all'interessato con attestazione di ricevimento da parte del pubblico ufficiale e puo' essere fatta valere anche in successivi atti fino a quando al soggetto non viene notificato il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ad indicare nelle scritture private non autenticate, ai sensi dell'art. 6, lettera b), il proprio numero di codice fiscale, qualora non ne abbiano avuto notificazione, devono indicare nelle scritture stesse gli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 4 e gli estremi della domanda presentata ai sensi del terzo comma dell'art. 3, o, in mancanza, presentarla al competente ufficio del registro unitamente alla scrittura da registrare. Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti.