Art. 11. 
Indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici e  nelle
                          scritture private 
 
  Il pubblico ufficiale che redige o autentica  atti  nei  quali,  in
base alle norme del presente decreto, deve essere indicato il  numero
di codice fiscale di determinati soggetti  e'  tenuto  a  richiederlo
agli interessati. 
  Qualora le persone fisiche dichiarino di non  essere  a  conoscenza
del proprio numero di codice  fiscale,  il  pubblico  ufficiale  deve
farne  menzione  nell'atto  o  nella  autenticazione,  indicando  gli
elementi previsti dal primo comma, lettera  c),  dell'art.  4,  salva
l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13. 
  Qualora i soggetti diversi dalle persone fisiche dichiarino di aver
presentato la domanda di cui al terzo comma dell'art. 3 e di non aver
ricevuto la notificazione del proprio numero di  codice  fiscale,  il
pubblico    ufficiale    deve    farne    menzione    nell'atto     o
nell'autenticazione,  indicando  gli  estremi  della  domanda  e  gli
elementi di cui alla lettera a) dell'art. 4. Se  la  domanda  non  e'
stata presentata, essa deve essere  compilata  in  conformita'  delle
disposizioni  dell'art.  4,   facendone   menzione   nello   atto   o
nell'autenticazione, e presentata al competente ufficio del  registro
insieme  all'atto.  Copia  della  domanda  deve   essere   rilasciata
all'interessato con attestazione di ricevimento da parte del pubblico
ufficiale e puo' essere fatta valere anche in successivi atti fino  a
quando al soggetto non viene notificato il codice fiscale. 
  I soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ad  indicare  nelle
scritture private non autenticate, ai sensi dell'art. 6, lettera  b),
il proprio numero di codice fiscale, qualora  non  ne  abbiano  avuto
notificazione, devono indicare nelle scritture stesse gli elementi di
cui  alla  lettera  b)  dell'art.  4  e  gli  estremi  della  domanda
presentata ai sensi del terzo comma  dell'art.  3,  o,  in  mancanza,
presentarla  al  competente  ufficio  del  registro  unitamente  alla
scrittura da registrare. 
  Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i  loro
rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero  di  codice
fiscale  di  altri  soggetti  destinatari  degli  effetti   giuridici
dell'atto, debbono fornire al pubblico  ufficiale  o  indicare  nella
scrittura privata  i  dati  previsti  dal  primo  comma  dell'art.  4
relativi a tali altri soggetti.