Art. 12. 
 
Irricevibilita' e inefficacia di domande e di atti presentati ad 
uffici pubblici 
 
  Le  domande  di  cui  alle  lettere  f)  e  g)  dell'art.  6   sono
irricevibili se non contengono l'indicazione  del  numero  di  codice
fiscale dei soggetti interessati e degli elementi previsti nel  primo
comma dell'art. 4. 
  Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla  lettera
i) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione  del
numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari. 
  Gli atti di cui alla lettera b) dell'art.  6  non  sono  ammessi  a
registrazione se non sono conformi alle  prescrizioni  dell'art.  11,
salva  l'applicazione  delle  sanzioni  stabilite  dall'art.  67  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. 
  Non puo' essere eseguito alcun pagamento in base ai titoli  di  cui
alla lettera h) dell'art. 6 che non rechino l'indicazione del  numero
di codice fiscale dei soggetti beneficiari o  l'annotazione  prevista
dall'ultimo comma dello stesso articolo. Tuttavia il  pagamento  deve
essere  eseguito  qualora  il  soggetto  beneficiario   esibisca   la
comunicazione di cui all'art. 5 o indichi gli estremi  della  domanda
presentata ai sensi del terzo comma dello art. 3 e  gli  elementi  di
cui alla lettera b) dell'art. 4. In tal caso  la  persona  incaricata
del pagamento e' tenuta  ad  apporre  sul  titolo  l'indicazione  del
numero di codice fiscale o dei predetti estremi ed elementi e a darne
comunicazione all'ufficio che ha emesso il titolo.