Art. 12. Irricevibilita' e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici Le domande di cui alle lettere f) e g) dell'art. 6 sono irricevibili se non contengono l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti interessati e degli elementi previsti nel primo comma dell'art. 4. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera i) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari. Gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6 non sono ammessi a registrazione se non sono conformi alle prescrizioni dell'art. 11, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non puo' essere eseguito alcun pagamento in base ai titoli di cui alla lettera h) dell'art. 6 che non rechino l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari o l'annotazione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo. Tuttavia il pagamento deve essere eseguito qualora il soggetto beneficiario esibisca la comunicazione di cui all'art. 5 o indichi gli estremi della domanda presentata ai sensi del terzo comma dello art. 3 e gli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 4. In tal caso la persona incaricata del pagamento e' tenuta ad apporre sul titolo l'indicazione del numero di codice fiscale o dei predetti estremi ed elementi e a darne comunicazione all'ufficio che ha emesso il titolo.