Art. 13. 
                              Sanzioni 
 
L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice  fiscale
da parte dei soggetti  che  sono  obbligati  ad  indicarlo  ai  sensi
dell'art. 6 e' punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila  a
lire trecentomila. 
  Si considera inesatta l'indicazione del precedente numero di codice
fiscale successivamente ad alcuna delle rettifiche o modificazioni di
cui al sesto comma dello art. 4. 
  Nei confronti dei soggetti diversi dalle persone  fisiche  la  pena
pecuniaria non si applica se, ai  sensi  del  terzo  e  quarto  comma
dell'art. 11, viene allegata allo atto la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale prevista dall'art. 2 ovvero vengono indicati
nello atto gli estremi della domanda gia' presentata e  gli  elementi
di cui alla lettera b)  dell'art.  4.  L'indicazione  del  numero  di
codice fiscale puo' essere sostituita, per  i  soggetti  che  non  ne
abbiano avuto notificazione, da quella degli  estremi  della  domanda
prevista dall'art.  2  e  degli  elementi  di  cui  alla  lettera  b)
dell'art. 4 anche nei casi di cui all'art. 6, lettere c), d) ed e). 
  L'omessa o inesatta indicazione del numero  di  codice  fiscale  di
altri  soggetti  nelle  comunicazioni,  dichiarazioni,  distinte   ed
elenchi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 6 e' punita con la
pena pecuniaria da lire  cinquemila  a  lire  sessantamila  per  ogni
nominativo, con un massimo di lire sei milioni, a carico del soggetto
obbligato alla indicazione stessa. Nei confronti dei datori di lavoro
diversi da quelli indicati dal secondo comma dell'art. 3 la pena  non
si applica qualora  negli  elenchi  di  cui  alla  lettera  d)  siano
indicati, in  luogo  del  numero  di  codice  fiscale,  gli  elementi
previsti alla lettera a) dell'art. 4. 
  In caso di omissione delle comunicazioni previste  dall'art.  7  si
applica, a carico della persona o di ciascuna delle persone tenute  a
sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a  lire  sei
milioni. Se le comunicazioni fatte sono  incomplete  o  inesatte,  si
applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila per
ciascun nominativo relativamente al quale non siano stati indicati  o
siano stati indicati inesattamente gli elementi richiesti. La  stessa
pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila si applica per
la inesatta o incompleta comunicazione dei  dati  di  identificazione
dei soggetti estinti di cui al quinto comma dell'art. 7. 
  In caso di omissione delle comunicazioni prescritte dal terzo comma
dell'art. 3, alle persone tenute ad eseguirle  secondo  l'ordinamento
delle rispettive amministrazioni o enti si applica la pena pecuniaria
da lire centomila a lire seicentomila. 
  A  carico  del  pubblico  ufficiale  che  non  ottempera  a  quanto
stabilito  dall'art.  11  si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
diecimila a lire sessantamila. 
  Chi non  restituisce  il  questionario  di  cui  all'art.  8  o  lo
restituisce con risposte incomplete o inesatte e' punito con la  pena
pecuniaria da lire diecimila a lire sessantamila. 
  In caso di violazione del quarto comma dell'art. 12 si  applica  la
pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila a carico della
persona incaricata del pagamento.