Art. 13.
Sanzioni
L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale
da parte dei soggetti che sono obbligati ad indicarlo ai sensi
dell'art. 6 e' punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a
lire trecentomila.
Si considera inesatta l'indicazione del precedente numero di codice
fiscale successivamente ad alcuna delle rettifiche o modificazioni di
cui al sesto comma dello art. 4.
Nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche la pena
pecuniaria non si applica se, ai sensi del terzo e quarto comma
dell'art. 11, viene allegata allo atto la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale prevista dall'art. 2 ovvero vengono indicati
nello atto gli estremi della domanda gia' presentata e gli elementi
di cui alla lettera b) dell'art. 4. L'indicazione del numero di
codice fiscale puo' essere sostituita, per i soggetti che non ne
abbiano avuto notificazione, da quella degli estremi della domanda
prevista dall'art. 2 e degli elementi di cui alla lettera b)
dell'art. 4 anche nei casi di cui all'art. 6, lettere c), d) ed e).
L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale di
altri soggetti nelle comunicazioni, dichiarazioni, distinte ed
elenchi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 6 e' punita con la
pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila per ogni
nominativo, con un massimo di lire sei milioni, a carico del soggetto
obbligato alla indicazione stessa. Nei confronti dei datori di lavoro
diversi da quelli indicati dal secondo comma dell'art. 3 la pena non
si applica qualora negli elenchi di cui alla lettera d) siano
indicati, in luogo del numero di codice fiscale, gli elementi
previsti alla lettera a) dell'art. 4.
In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 si
applica, a carico della persona o di ciascuna delle persone tenute a
sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire sei
milioni. Se le comunicazioni fatte sono incomplete o inesatte, si
applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila per
ciascun nominativo relativamente al quale non siano stati indicati o
siano stati indicati inesattamente gli elementi richiesti. La stessa
pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila si applica per
la inesatta o incompleta comunicazione dei dati di identificazione
dei soggetti estinti di cui al quinto comma dell'art. 7.
In caso di omissione delle comunicazioni prescritte dal terzo comma
dell'art. 3, alle persone tenute ad eseguirle secondo l'ordinamento
delle rispettive amministrazioni o enti si applica la pena pecuniaria
da lire centomila a lire seicentomila.
A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto
stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria da lire
diecimila a lire sessantamila.
Chi non restituisce il questionario di cui all'art. 8 o lo
restituisce con risposte incomplete o inesatte e' punito con la pena
pecuniaria da lire diecimila a lire sessantamila.
In caso di violazione del quarto comma dell'art. 12 si applica la
pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila a carico della
persona incaricata del pagamento.