Art. 14. 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  Le pene pecuniarie previste dal presente  decreto  sono  applicate,
secondo  le  disposizioni  della  legge  7  gennaio   1929,   n.   4,
dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio  ha  il
domicilio fiscale l'autore della violazione. 
  Gli organi dipendenti dal Ministro  per  le  finanze,  in  caso  di
violazioni  delle  norme  del  presente  decreto,  redigono  processo
verbale e lo trasmettono  all'intendente  di  finanza  competente  ai
sensi del precedente comma.