Art. 14.
Applicazione delle sanzioni
Le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono applicate,
secondo le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio ha il
domicilio fiscale l'autore della violazione.
Gli organi dipendenti dal Ministro per le finanze, in caso di
violazioni delle norme del presente decreto, redigono processo
verbale e lo trasmettono all'intendente di finanza competente ai
sensi del precedente comma.