Art. 15.
                          Segreto d'ufficio

  I   dati  e  le  notizie  raccolti  dall'anagrafe  tributaria  sono
sottoposti al segreto d'ufficio.
  Il  Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza
riferimenti  nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati
di cui al comma precedente.