Art. 2.
Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni
Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di
codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le
persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed
altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita'
giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai
sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero
di codice fiscale a norma dell'art. 3 e del terzo e quarto comma
dell'art. 11.
Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei
soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le
finanze.