Art. 2. Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3 e del terzo e quarto comma dell'art. 11. Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.