Art. 2.
         Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni

  Sono  iscritte  all'anagrafe  tributaria,  secondo  un  sistema  di
codificazione  stabilito  con decreto del Ministro per le finanze, le
persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed
altre  organizzazioni  di  persone  o  di  beni prive di personalita'
giuridica,  alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai
sensi  dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero
di  codice  fiscale  a  norma  dell'art. 3 e del terzo e quarto comma
dell'art. 11.
  Le  modalita'  per  la  cancellazione  dall'anagrafe tributaria dei
soggetti  estinti  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro per le
finanze.