Art. 3. Attribuzione del numero di codice fiscale Ogni soggetto che abbia od acquisti la qualita' di contribuente e' tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale. Il numero di codice fiscale e' attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria gia' dispone dei necessari elementi di identificazione. Per i soggetti che percepiscono stipendi, salari o pensioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale devono essere comunicati all'anagrafe dall'amministrazione o enti cui appartengono o da cui e' erogata la pensione. L'attribuzione del numero di codice fiscale puo' essere ottenuta presentando, anche a mezzo posta, domanda in carta libera a norma dell'art. 4. Con decreto del Ministro per le finanze saranno indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e le comunicazioni di cui ai commi precedenti e saranno stabilite le forme e le modalita' per le comunicazioni stesse. Per le amministrazioni e gli enti dotati di sistemi di elaborazione elettronica le comunicazioni saranno eseguite a mezzo di supporti meccanografici.