Art. 3.
Attribuzione del numero di codice fiscale
Ogni soggetto che abbia od acquisti la qualita' di contribuente e'
tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale.
Il numero di codice fiscale e' attribuito d'ufficio ai soggetti per
i quali l'amministrazione finanziaria gia' dispone dei necessari
elementi di identificazione.
Per i soggetti che percepiscono stipendi, salari o pensioni a
carico dello Stato o di altri enti pubblici, gli elementi di
identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice
fiscale devono essere comunicati all'anagrafe dall'amministrazione o
enti cui appartengono o da cui e' erogata la pensione.
L'attribuzione del numero di codice fiscale puo' essere ottenuta
presentando, anche a mezzo posta, domanda in carta libera a norma
dell'art. 4.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno indicati gli uffici
competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli
abilitati a ricevere le domande e le comunicazioni di cui ai commi
precedenti e saranno stabilite le forme e le modalita' per le
comunicazioni stesse. Per le amministrazioni e gli enti dotati di
sistemi di elaborazione elettronica le comunicazioni saranno eseguite
a mezzo di supporti meccanografici.