Art. 3.
              Attribuzione del numero di codice fiscale

  Ogni  soggetto che abbia od acquisti la qualita' di contribuente e'
tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale.
  Il numero di codice fiscale e' attribuito d'ufficio ai soggetti per
i  quali  l'amministrazione  finanziaria  gia'  dispone dei necessari
elementi di identificazione.
  Per  i  soggetti  che  percepiscono  stipendi,  salari o pensioni a
carico  dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici,  gli  elementi di
identificazione  necessari  per  l'attribuzione  del numero di codice
fiscale  devono essere comunicati all'anagrafe dall'amministrazione o
enti cui appartengono o da cui e' erogata la pensione.
  L'attribuzione  del  numero  di codice fiscale puo' essere ottenuta
presentando,  anche  a  mezzo  posta, domanda in carta libera a norma
dell'art. 4.
  Con decreto del Ministro per le finanze saranno indicati gli uffici
competenti  ad  attribuire  il  numero  di  codice  fiscale  e quelli
abilitati  a  ricevere  le domande e le comunicazioni di cui ai commi
precedenti  e  saranno  stabilite  le  forme  e  le  modalita' per le
comunicazioni  stesse.  Per  le  amministrazioni e gli enti dotati di
sistemi di elaborazione elettronica le comunicazioni saranno eseguite
a mezzo di supporti meccanografici.