Art. 5. Comunicazione del numero di codice fiscale Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, e' portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 3 la comunicazione e' fatta anche all'amministrazione o ente che ha trasmesso gli elementi di identificazione. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la comunicazione e' effettuata mediante notificazione di apposito certificato nelle forme e con le modalita' previste per la notifica degli atti di accertamento delle imposte sul reddito. La notificazione puo' essere fatta anche presso gli uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale; in tal caso e' eseguita da un impiegato addetto all'ufficio. Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi in base ai quali e' stato determinato il numero di codice fiscale.