Art. 5.
Comunicazione del numero di codice fiscale
Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, e'
portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al terzo comma
dell'art. 3 la comunicazione e' fatta anche all'amministrazione o
ente che ha trasmesso gli elementi di identificazione.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la comunicazione e'
effettuata mediante notificazione di apposito certificato nelle forme
e con le modalita' previste per la notifica degli atti di
accertamento delle imposte sul reddito. La notificazione puo' essere
fatta anche presso gli uffici abilitati a ricevere le domande di
attribuzione del numero di codice fiscale; in tal caso e' eseguita da
un impiegato addetto all'ufficio.
Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi in base ai
quali e' stato determinato il numero di codice fiscale.