Art. 5.
             Comunicazione del numero di codice fiscale

  Il  numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, e'
portato  a  conoscenza  del  soggetto mediante apposita comunicazione
dell'amministrazione  finanziaria. Nell'ipotesi di cui al terzo comma
dell'art.  3  la  comunicazione  e' fatta anche all'amministrazione o
ente che ha trasmesso gli elementi di identificazione.
  Per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la comunicazione e'
effettuata mediante notificazione di apposito certificato nelle forme
e   con   le  modalita'  previste  per  la  notifica  degli  atti  di
accertamento  delle imposte sul reddito. La notificazione puo' essere
fatta  anche  presso  gli  uffici  abilitati a ricevere le domande di
attribuzione del numero di codice fiscale; in tal caso e' eseguita da
un impiegato addetto all'ufficio.
  Nella  comunicazione devono essere indicati gli elementi in base ai
quali e' stato determinato il numero di codice fiscale.