Art. 6.
   Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale

  Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
    a) fatture emesse ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul
valore aggiunto, relativamente all'emittente;
    b)  atti  da  registrare  in  termine  fisso, tranne quelli degli
organi  giurisdizionali,  relativamente ai soggetti destinatari degli
effetti giuridici immediati dell'atto;
    c)  comunicazioni  allo  schedario  generale  dei titoli azionari
relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in
esse indicati;
    d)  dichiarazioni  e denuncie presentate ad uffici dipendenti dal
Ministero delle finanze o ad uffici tributari delle regioni, province
e  comuni,  relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri
soggetti  indicati  negli  atti stessi o in elenchi nominativi la cui
allegazione e' prescritta da norme di leggi tributarie, ad esclusione
degli allegati indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Per  le persone a carico l'indicazione del numero di codice fiscale
nelle  dichiarazioni  annuali  ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri;
    e)  distinte  di  incasso  da presentare in base alle norme sulla
corresponsione   dell'imposta   sugli  spettacoli,  relativamente  ai
soggetti tenuti alla compilazione del documento e, per gli spettacoli
cinematografici  e  teatrali,  relativamente  anche  al  produttore e
noleggiatore    del    film,   all'impresario   della   compagnia   e
all'organizzatore dello spettacolo;
    f)  domande  da  presentare  ad  uffici pubblici per concessioni,
autorizzazioni   o   licenze   connesse  all'esercizio  di  attivita'
commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti
interessati;
    g)  domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  e  negli  albi, registri ed
elenchi  per  l'esercizio  di  attivita'  professionali  e  di  altre
attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati;
    h)  titoli  di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato
comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  dalle  regioni,  dalle
province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti pubblici non aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o
agricole,  relativamente  ai  soggetti  beneficiari.  Sono  esclusi i
titoli  di  pagamento  riguardanti  le  prestazioni assistenziali e i
redditi  esenti  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche;
    i)  atti  emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti  concessioni,
autorizzazioni   o   licenze   connesse  all'esercizio  di  attivita'
commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti
beneficiari.
  Negli  atti  di  cui  alla lettera h) esclusi dalla indicazione del
numero  di  codice  fiscale  deve  essere  annotato  il  motivo della
esclusione.
  Per  gli  atti  soggetti  a  registrazione solo in caso d'uso e per
quelli  degli organi giurisdizionali deve essere indicato, al momento
della  registrazione,  il numero di codice fiscale del soggetto o dei
soggetti nell'interesse dei quali la registrazione e' fatta.