Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture emesse ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente; b) atti da registrare in termine fisso, tranne quelli degli organi giurisdizionali, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto; c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati; d) dichiarazioni e denuncie presentate ad uffici dipendenti dal Ministero delle finanze o ad uffici tributari delle regioni, province e comuni, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti indicati negli atti stessi o in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da norme di leggi tributarie, ad esclusione degli allegati indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le persone a carico l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; e) distinte di incasso da presentare in base alle norme sulla corresponsione dell'imposta sugli spettacoli, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione del documento e, per gli spettacoli cinematografici e teatrali, relativamente anche al produttore e noleggiatore del film, all'impresario della compagnia e all'organizzatore dello spettacolo; f) domande da presentare ad uffici pubblici per concessioni, autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attivita' commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati; g) domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e negli albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati; h) titoli di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, relativamente ai soggetti beneficiari. Sono esclusi i titoli di pagamento riguardanti le prestazioni assistenziali e i redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i) atti emessi da uffici pubblici riguardanti concessioni, autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attivita' commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti beneficiari. Negli atti di cui alla lettera h) esclusi dalla indicazione del numero di codice fiscale deve essere annotato il motivo della esclusione. Per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per quelli degli organi giurisdizionali deve essere indicato, al momento della registrazione, il numero di codice fiscale del soggetto o dei soggetti nell'interesse dei quali la registrazione e' fatta.