Art. 6.
Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale
Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture emesse ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul
valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) atti da registrare in termine fisso, tranne quelli degli
organi giurisdizionali, relativamente ai soggetti destinatari degli
effetti giuridici immediati dell'atto;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari
relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in
esse indicati;
d) dichiarazioni e denuncie presentate ad uffici dipendenti dal
Ministero delle finanze o ad uffici tributari delle regioni, province
e comuni, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri
soggetti indicati negli atti stessi o in elenchi nominativi la cui
allegazione e' prescritta da norme di leggi tributarie, ad esclusione
degli allegati indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per le persone a carico l'indicazione del numero di codice fiscale
nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri;
e) distinte di incasso da presentare in base alle norme sulla
corresponsione dell'imposta sugli spettacoli, relativamente ai
soggetti tenuti alla compilazione del documento e, per gli spettacoli
cinematografici e teatrali, relativamente anche al produttore e
noleggiatore del film, all'impresario della compagnia e
all'organizzatore dello spettacolo;
f) domande da presentare ad uffici pubblici per concessioni,
autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attivita'
commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti
interessati;
g) domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura e negli albi, registri ed
elenchi per l'esercizio di attivita' professionali e di altre
attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati;
h) titoli di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato
comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti pubblici non aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o
agricole, relativamente ai soggetti beneficiari. Sono esclusi i
titoli di pagamento riguardanti le prestazioni assistenziali e i
redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
i) atti emessi da uffici pubblici riguardanti concessioni,
autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attivita'
commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti
beneficiari.
Negli atti di cui alla lettera h) esclusi dalla indicazione del
numero di codice fiscale deve essere annotato il motivo della
esclusione.
Per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per
quelli degli organi giurisdizionali deve essere indicato, al momento
della registrazione, il numero di codice fiscale del soggetto o dei
soggetti nell'interesse dei quali la registrazione e' fatta.