Art. 7.
                Comunicazioni all'anagrafe tributaria

  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle con ordinamento
autonomo,  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le
notizie  riguardanti  gli atti di cui alle lettere h) ed i) dell'art.
6.  Gli  altri  uffici pubblici devono comunicare i dati e le notizie
riguardanti gli atti di cui alla lettera i) dello stesso articolo.
  Le  camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli
ordini  professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
degli  albi,  registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6,
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni.
  I   pubblici  registri  navale  ed  aeronautico  devono  comunicare
all'anagrafe i dati e le notizie relative alle iscrizioni, variazioni
e cancellazioni.
  Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono indicare il
numero  di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si
riferiscono  e  devono  essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione
e'  sottoscritta  dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il
titolo o il provvedimento.
  I  rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche
devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  entro  sessanta  giorni
l'avvenuta  estinzione dei soggetti medesimi. Entro lo stesso termine
devono   comunicare   le   avvenute   operazioni  di  trasformazione,
concentrazione e fusione.
  Le  altre  comunicazioni  di cui al presente articolo devono essere
eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti
emessi  ed  alle  iscrizioni,  variazioni e cancellazioni intervenute
nell'anno  precedente.  La  forma  e le modalita' delle comunicazioni
sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.