Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 6. Gli altri uffici pubblici devono comunicare i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera i) dello stesso articolo. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. I pubblici registri navale ed aeronautico devono comunicare all'anagrafe i dati e le notizie relative alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il titolo o il provvedimento. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono comunicare all'anagrafe tributaria entro sessanta giorni l'avvenuta estinzione dei soggetti medesimi. Entro lo stesso termine devono comunicare le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione e fusione. Le altre comunicazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. La forma e le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.