Art. 7.
Comunicazioni all'anagrafe tributaria
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le
notizie riguardanti gli atti di cui alle lettere h) ed i) dell'art.
6. Gli altri uffici pubblici devono comunicare i dati e le notizie
riguardanti gli atti di cui alla lettera i) dello stesso articolo.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli
ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6,
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni.
I pubblici registri navale ed aeronautico devono comunicare
all'anagrafe i dati e le notizie relative alle iscrizioni, variazioni
e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il
numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si
riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione
e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il
titolo o il provvedimento.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche
devono comunicare all'anagrafe tributaria entro sessanta giorni
l'avvenuta estinzione dei soggetti medesimi. Entro lo stesso termine
devono comunicare le avvenute operazioni di trasformazione,
concentrazione e fusione.
Le altre comunicazioni di cui al presente articolo devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti
emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute
nell'anno precedente. La forma e le modalita' delle comunicazioni
sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.