Art. 8.
Poteri dell'anagrafe tributaria
L'anagrafe tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi
soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, allo scopo
di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari
per l'attribuzione del numero di codice fiscale. Il questionario,
debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro
quindici giorni dalla data di ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di
comunicazione previsti dal presente decreto e puo' richiedere
integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le
comunicazioni stesse.