Art. 8.
                   Poteri dell'anagrafe tributaria

  L'anagrafe   tributaria   puo'   inviare  questionari  a  qualsiasi
soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, allo scopo
di  acquisire  o verificare gli elementi di identificazione necessari
per  l'attribuzione  del  numero  di codice fiscale. Il questionario,
debitamente   compilato  e  firmato,  deve  essere  restituito  entro
quindici giorni dalla data di ricevimento.
  L'anagrafe  tributaria  vigila  sull'osservanza  degli  obblighi di
comunicazione   previsti  dal  presente  decreto  e  puo'  richiedere
integrazioni   e  chiarimenti  ai  soggetti  che  hanno  eseguito  le
comunicazioni stesse.