Art. 8. Poteri dell'anagrafe tributaria L'anagrafe tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento. L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.