Art. 2. La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, gia' prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, nonche' con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.