Art. 2.

  La  scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni
di  immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, gia' prorogate a
norma  dell'articolo  unico  della  legge  11 dicembre 1971, n. 1115,
nonche' con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella
legge  4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30
giugno 1974.