Art. 3. La morosita' puo' costituire causa di risoluzione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani prorogati in virtu' della presente legge solo quando si protragga per almeno due mesi, oppure per tre mesi quando sia ricollegabile alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte successivamente alla stipulazione del contratto, per disoccupazione involontaria o per grave malattia del conduttore medesimo.