Art. 3.

  La  morosita' puo' costituire causa di risoluzione dei contratti di
locazione  e  di  sublocazione di immobili urbani prorogati in virtu'
della  presente  legge  solo quando si protragga per almeno due mesi,
oppure per tre mesi quando sia ricollegabile alle precarie condizioni
economiche  del conduttore, insorte successivamente alla stipulazione
del  contratto,  per disoccupazione involontaria o per grave malattia
del conduttore medesimo.