Art. 7. Nei contratti di locazione e di sublocazione relativi ad immobili urbani adibiti ad uso abitazione, il cui canone non superi l'importo di lire 1.500.000 annui, il rimborso delle spese di registrazione del contratto, sostenute da una delle parti, puo' essere richiesto all'altra parte soltanto nella misura della meta' della somma effettivamente pagata.