Art. 7.

  Nei  contratti  di locazione e di sublocazione relativi ad immobili
urbani  adibiti ad uso abitazione, il cui canone non superi l'importo
di lire 1.500.000 annui, il rimborso delle spese di registrazione del
contratto,  sostenute  da  una  delle  parti,  puo'  essere richiesto
all'altra  parte  soltanto  nella  misura  della  meta'  della  somma
effettivamente pagata.