Art. 10.

  Fino  a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regolamenti
previsti  dagli  articoli  3  e  7  del  decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi di esami, i titoli
di  studio  richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e
la  composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei
bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.