Art. 10. Fino a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi di esami, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.