Art. 12. Il periodo minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, e' ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneita' all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Il servizio prestato in qualita' di temporaneo dai vigili permanenti e dai vigili temporanei in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' valutato per meta', e per non di piu' di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di promozione alla qualifica di capo squadra.