Art. 12.

  Il  periodo  minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione
allo  scrutinio  per  la promozione a vice capo reparto, e' ridotto a
due  anni  per  i  capi  squadra  che  avevano conseguito l'idoneita'
all'avanzamento  al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi
del  secondo  comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n.
1570.
  Il   servizio   prestato  in  qualita'  di  temporaneo  dai  vigili
permanenti  e  dai vigili temporanei in servizio alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge e' valutato per meta', e per non di
piu'  di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianita' di
servizio  richiesta  per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di
promozione alla qualifica di capo squadra.