Art. 14.

  Per  le  prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della
carriera  direttiva  e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,   di  cui  alla  tabella  A,  per  far  fronte  ad  effettive,
inderogabili  esigenze di servizio, relative alle condizioni previste
dal  primo comma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
ed  a  quelle  eventualmente  derivanti  dagli  altri  interventi  di
soccorso,  non  trova  applicazione  il  limite di orario individuale
stabilito  dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.