Art. 14. Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio, relative alle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.