Art. 16.

  L'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal
seguente:
  "Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi
dell'articolo  14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la
durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale
del  personale  permanente.  Ha  diritto, altresi', al trattamento di
missione,  nonche' alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni
straordinarie  di  cui  all'articolo 11 della citata legge 8 dicembre
1970, n. 996".