Art. 17.

  Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano,
in  materia di congedi ordinari, straordinari e aspettative, le norme
previste  dal  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Gli  articoli  46,  47, 54 e 55 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
sono abrogati.