Art. 17. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in materia di congedi ordinari, straordinari e aspettative, le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 46, 47, 54 e 55 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono abrogati.