Art. 18.

  L'ultimo  comma dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
e' sostituito dal seguente:
  "Per  il  pagamento  delle  spese occorrenti al funzionamento delle
scuole  centrali  antincendi,  del  centro studi ed esperienze, degli
ispettorati  interregionali  e regionali dei vigili del fuoco e della
colonna  mobile  centrale  sara' provveduto con apertura di credito a
favore,  rispettivamente,  del comandante delle scuole, del direttore
del  centro  studi  ed  esperienze e degli ispettori interregionali e
regionali  dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile
centrale".