Art. 18. L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente: "Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sara' provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale".