Art. 19.

  Il  personale  tecnico  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco
addetto al servizio sulle unita' nautiche del Corpo svolge i corsi di
formazione,   di  specializzazione  e  di  perfezionamento  che  sono
stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro per l'interno e che
possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o
presso  altre  amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici  o enti
morali,  con  i  quali possono essere adottate specifiche convenzioni
inerenti ai relativi oneri.
  I  programmi  di  detti  corsi  sono  adottati previe intese con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  Al personale di cui al primo comma che ha conseguito l'abilitazione
al   termine  dei  corsi  e'  rilasciata  la  patente  inerente  alla
specializzazione  professionale conseguita. Tale patente abilita alla
gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi.