Art. 2.

  Il  personale  delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei
vigili   del  fuoco  ritenuto  permanentemente  inabile  al  servizio
d'istituto  e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
sensi dell'articolo 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che
l'inabilita' sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale
stesso,  puo'  essere  trasferito,  a  domanda,  in  altri  ruoli del
Ministero  dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo
ruolo di inquadramento.
  Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche
dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed e'
disposto  con  decreto  del  Ministro  per l'interno di concerto, ove
occorra,  con  il  Ministro interessato, previo parere favorevole dei
consigli di amministrazione.
  Si   applicano,   in  quanto  possibile,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
  Il   trasferimento   ha   luogo   in   conformita'   alla  seguente
corrispondenza di qualifiche:
    capo reparto: coadiutore superiore;
    vice capo reparto: coadiutore principale;
    capo squadra: coadiutore;
    vigile  (parametro  165):  commesso  capo,  agente tecnico capo e
qualifiche equiparate;
    vigile   (parametri  140  e  120):  commesso,  agente  tecnico  e
qualifiche equiparate.