Art. 2. Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilita' sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, puo' essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento. Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed e' disposto con decreto del Ministro per l'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione. Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il trasferimento ha luogo in conformita' alla seguente corrispondenza di qualifiche: capo reparto: coadiutore superiore; vice capo reparto: coadiutore principale; capo squadra: coadiutore; vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate; vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate.