Art. 20. 
 
  Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9  della  legge  13
maggio 1940, n. 690, l'esercizio, da parte di privati o di  organismi
pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali  o
complementari  limitrofi,  e'  consentito,   previa   autorizzazione,
accertata  la  sussistenza  di  adeguati   requisiti   di   idoneita'
soggettiva e di capacita' tecnica, rilasciata  dal  comandante  della
competente capitaneria di porto, su conforme  parere  del  comandante
provinciale dei vigili del fuoco. 
  Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente
comma deve anch'esso ricevere eguale  autorizzazione,  accertati  gli
stessi requisiti di idoneita' e capacita' tecnica. 
  Il personale predetto e' iscritto fra i volontari  discontinui  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  ad  esso  si  applicano  le
disposizioni che disciplinano tali volontari, di  cui  agli  articoli
13, 14 e 15 della  legge  8  dicembre  1970,  n.  996,  e  successive
modifiche o integrazioni. 
  I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a  disporre
che sulle navi  o  galleggianti  adibiti  a  servizi  portuali  siano
installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacita'
e disponibilita' del  mezzo  nautico,  secondo  le  prescrizioni  che
vengono precisate o richieste dal comandante provinciale  dei  vigili
del fuoco.