Art. 20. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690, l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, e' consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' soggettiva e di capacita' tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco. Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneita' e capacita' tecnica. Il personale predetto e' iscritto fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni. I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacita' e disponibilita' del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.