Art. 22. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1973 LEONE RUMOR - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI