Art. 22.

  Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata
in  lire  7.200  milioni  per  l'anno  finanziario  1974, si provvede
mediante  riduzione  degli  stanziamenti  del  capitolo n. 3523 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - TAVIANI -
                                                  LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI