Art. 3. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari al 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto, capi squadra e dei vigili, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari in servizio temporaneo, di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.