Art. 3.

  Nella  prima  applicazione  della presente legge, i posti di vigile
del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari al 50 per
cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche delle carriere dei
capi  reparto,  capi  squadra  e  dei vigili, sono conferiti mediante
concorso  per  titoli  riservato  ai  vigili  volontari  in  servizio
temporaneo,  di  cui  al  quarto  comma dell'articolo 9 della legge 8
dicembre 1970, n. 996.