Art. 4. Nella prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei posti recati in aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' conferito ai vigili volontari, che siano stati richiamati in servizio temporaneo per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamita' ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 40 anni di eta', mediante concorso per titoli, integrato da una prova tecnico-attitudinale, e previo accertamento della piena, incondizionata idoneita' fisica.