Art. 4.

  Nella  prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei
posti recati in aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco  e'  conferito ai vigili volontari, che siano
stati  richiamati  in  servizio  temporaneo  per  almeno 30 giorni in
occasione  di  pubbliche calamita' ed eventi eccezionali verificatisi
fino  alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla
data  del  bando di concorso, non abbiano superato i 40 anni di eta',
mediante    concorso    per    titoli,   integrato   da   una   prova
tecnico-attitudinale,    e    previo    accertamento   della   piena,
incondizionata idoneita' fisica.