Art. 6. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di geometra e perito, nel numero pari al 20 per cento dei posti recati complessivamente in aumento nelle varie qualifiche del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono conferiti, dopo effettuate le detrazioni previste dalle leggi vigenti nonche' dal precedente articolo, ai dipendenti dell'amministrazione che siano risultati idonei nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per geometra e perito in prova.