Art. 6.

  Nella  prima applicazione della presente legge, i posti di geometra
e  perito,  nel  numero  pari  al  20  per  cento  dei  posti  recati
complessivamente  in aumento nelle varie qualifiche del ruolo tecnico
della  carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sono  conferiti,  dopo  effettuate le detrazioni previste dalle leggi
vigenti    nonche'    dal    precedente   articolo,   ai   dipendenti
dell'amministrazione  che siano risultati idonei nei concorsi banditi
ai  sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, per geometra e perito in prova.