Art. 7.

  I  posti  di  vigile  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel
numero  pari  a  quello  dei  posti  recati  in  aumento  nelle varie
qualifiche  delle  carriere  dei  capi  reparto  e capi squadra e dei
vigili,  con  detrazione  dei  posti  coperti  in  applicazione degli
articoli  3  e  4,  possono essere conferiti agli idonei dei concorsi
pubblici   per   la  nomina  ad  allievi  vigili  permanenti  banditi
successivamente   al   1   gennaio   1968,   che  superino  il  corso
teorico-pratico di addestramento professionale.
  Le  nomine  degli idonei, di cui al precedente comma, sono disposte
in  conformita'  alle  graduatorie  compilate dall'amministrazione in
base  al  punteggio  complessivo  attribuito  a ciascun candidato nel
concorso nel quale fu conseguita l'idoneita'.
  A  parita' di punteggio, avranno la precedenza i vigili volontari e
coloro  che  hanno  prestato  servizio  militare  di  leva  nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
  A  parita'  di  punteggio e di titoli, la preferenza e' determinata
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.