Art. 7. I posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari a quello dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, con detrazione dei posti coperti in applicazione degli articoli 3 e 4, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici per la nomina ad allievi vigili permanenti banditi successivamente al 1 gennaio 1968, che superino il corso teorico-pratico di addestramento professionale. Le nomine degli idonei, di cui al precedente comma, sono disposte in conformita' alle graduatorie compilate dall'amministrazione in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita l'idoneita'. A parita' di punteggio, avranno la precedenza i vigili volontari e coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A parita' di punteggio e di titoli, la preferenza e' determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.