Art. 8.

  Nella  prima  attuazione  della  presente  legge  e successivamente
all'applicazione  dei  precedenti  articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento
dei  posti  di  vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle
carriere dei capi reparto e campi squadra e dei vigili, eventualmente
non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante
concorso  per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva,
in   servizio  o  in  congedo,  che  abbiano  frequentato  con  esito
favorevole  particolari  corsi  di  specializzazione  e  non  abbiano
superato  alla  data  del bando di concorso i 25 anni di eta', previo
accertamento della piena ed incondizionata idoneita' fisica.