Art. 8. Nella prima attuazione della presente legge e successivamente all'applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento dei posti di vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e campi squadra e dei vigili, eventualmente non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva, in servizio o in congedo, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione e non abbiano superato alla data del bando di concorso i 25 anni di eta', previo accertamento della piena ed incondizionata idoneita' fisica.