Art. 9. I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei posti disponibili nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli idonei di cui all'articolo 7 della presente legge sono nominati vigili in prova con decreto del Ministro per l'interno. I predetti debbono frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di sei mesi. Per lo svolgimento del corso sono osservati i programmi e le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, con provvedimento del Ministro per l'interno, a frequentare un ulteriore periodo di corso presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi due. Se al termine dell'ulteriore periodo di corso non sono ancora riconosciuti idonei, il Ministro per l'interno dichiara, con proprio decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetta una indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico relativo al periodo di prova.