Art. 9.

  I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei
posti  disponibili  nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  e gli idonei di cui all'articolo 7 della presente
legge  sono  nominati  vigili  in  prova con decreto del Ministro per
l'interno.
  I   predetti   debbono   frequentare,  presso  le  scuole  centrali
antincendi,  un  corso teorico-pratico di addestramento professionale
della durata di sei mesi.
  Per  lo  svolgimento  del  corso  sono  osservati  i programmi e le
modalita' di cui all'articolo 26 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
  Coloro  i  quali  non  siano  dichiarati  idonei  sono ammessi, con
provvedimento  del Ministro per l'interno, a frequentare un ulteriore
periodo di corso presso le scuole centrali antincendi della durata di
mesi due.
  Se  al  termine  dell'ulteriore  periodo  di  corso non sono ancora
riconosciuti  idonei, il Ministro per l'interno dichiara, con proprio
decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso
spetta una indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico
relativo al periodo di prova.