La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita',
anche  con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi
e   a  carico,  ma  con  esclusione  di  manodopera  salariata  e  di
apprendisti,  lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori,
utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello
stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
  La  subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando
il  lavoratore  a  domicilio  e'  tenuto  ad  osservare  le direttive
dell'imprenditore    circa    le    modalita'   di   esecuzione,   le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione
parziale,  nel  completamento  o  nell'intera lavorazione di prodotti
oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente.
  Non   e'  lavoratore  a  domicilio  e  deve  a  tutti  gli  effetti
considerarsi  dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
chiunque  esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori
in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso
di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al
datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.