Art. 10. 
 
  Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui  alla
legge  10  gennaio  1935,  n.  112,  deve  essere  munito,   a   cura
dell'imprenditore, di uno speciale libretto  di  controllo  che  deve
contenere  la  data  e  l'ora  di  consegna   del   lavoro   affidato
dall'imprenditore,  la  descrizione  del  lavoro  da   eseguire,   la
specificazione  della  quantita'  e  della  qualita'  del  lavoro  da
eseguire, la specificazione della  quantita'  e  della  qualita'  dei
materiali consegnati, la indicazione della misura della retribuzione,
dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonche' la data e  l'ora
della  riconsegna  del  lavoro  eseguito,  la  specificazione   della
quantita' e qualita' di esso,  degli  altri  materiali  eventualmente
restituiti  e  l'indicazione  della  retribuzione  corrisposta,   dei
singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute. 
  Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del
lavoro affidato che all'atto della riconsegna  del  lavoro  eseguito,
deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le  veci  e  dal
lavoratore a domicilio. 
  Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli  effetti
il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. 
  Il libretto personale di controllo sara' conforme  al  modello  che
sara'  approvato  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale.