Art. 11.

  Il  lavoratore  a  domicilio  deve  prestare  la  sua attivita' con
diligenza,  custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e
attenersi  alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione
del lavoro.
  Il  lavoratore  a  domicilio  non  puo'  eseguire  lavoro per conto
proprio  o  di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi
gli affida una quantita' di lavoro atto a procurargli una prestazione
continuativa  corrispondente  all'orario normale di lavoro secondo le
disposizioni  vigenti  e quelle stabilite dal contratto collettivo di
lavoro di categoria.