Art. 13.

  Il  committente  lavoro  a  domicilio  il  quale  contravvenga alle
disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  e 3 della presente legge e'
punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
  Le  sanzioni  previste  dal  comma  precedente  si  applicano  agli
intermediari  per le violazioni del divieto di intermediazione di cui
all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.
  Il  committente  lavoro  a  domicilio  il  quale  contravvenga alle
disposizioni  di cui all'articolo 4, terzo comma e agli articoli 8, 9
e  10  della  presente  legge e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a
lire  25.000  per  ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di
lavoro.
  Restano,  in  ogni  caso,  salve  le  penalita'  comminate  per  le
infrazioni alle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di
tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni altra norma
legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile.