Art. 13. Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano agli intermediari per le violazioni del divieto di intermediazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma e agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro. Restano, in ogni caso, salve le penalita' comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile.