Art. 2.

  Non  e' ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attivita' le
quali   comportino   l'impiego  di  sostanze  o  materiali  nocivi  o
pericolosi  per  la salute o la incolumita' del lavoratore e dei suoi
familiari.
  E'   fatto   divieto  alle  aziende  interessate  da  programmi  di
ristrutturazione,  riorganizzazione  e  di  conversione  che  abbiano
comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro
a  domicilio  per  la  durata  di un anno rispettivamente dall'ultimo
provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
  Le domande di iscrizione al registro di cui all'articolo 3 dovranno
essere  respinte  quando  risulti  che  la  richiesta  di  lavoro  da
eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione - a qualsiasi
titolo  -  di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda
richiedente  e  che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni
per  le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa
dipendenti.
  E'  fatto  divieto  ai committenti di lavoro a domicilio di valersi
dell'opera  di  mediatori  o  di  intermediari  comunque denominati i
quali,  unitamente  alle  persone  alle quali hanno commesso lavoro a
domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del
datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la
loro attivita'.