Art. 3. I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito "registro dei committenti" istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio. Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in piu' province dovra' essere iscritto nel registro di ciascuna provincia. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio. Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unita' produttiva, nonche' l'indicazione del tipo e della quantita' del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione.