Art. 3.

  I  datori  di  lavoro  che  intendono  commettere  lavoro, ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in
apposito   "registro  dei  committenti"  istituito  presso  l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
  A   cura  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione   i  datori  di  lavoro  sono  classificati  in  apposito
schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.
  Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a
domicilio  in  piu'  province  dovra' essere iscritto nel registro di
ciascuna provincia.
  L'ufficio  provinciale  del lavoro e della massima occupazione deve
trasmettere  alle  dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di
lavoro committenti lavoro a domicilio.
  Il  datore  di  lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della
propria azienda e' obbligato a tenere un apposito registro, sul quale
debbono  essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei
lavoratori  esterni  all'unita' produttiva, nonche' l'indicazione del
tipo  e  della  quantita'  del  lavoro  da eseguire e la misura della
retribuzione.
  Il  registro  di  cui al comma precedente, numerato in ogni pagina,
deve  essere  presentato, prima dell'uso, all'ispettorato provinciale
del lavoro per la relativa vidimazione.