Art. 4.

  Presso  ciascuna  sezione  comunale  dell'ufficio  provinciale  del
lavoro  e  della  massima  occupazione  e  istituito  un registro dei
lavoratori  a  domicilio  nel quale sono iscritti i lavoratori che ne
facciano  richiesta  o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del
successivo articolo 5.
  Il  dirigente  la sezione comunale o la commissione comunale quando
sia  costituita  ai sensi del settimo comma del successivo articolo 5
curano  la  tenuta  e  l'aggiornamento  del registro, che puo' essere
liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente
l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
  L'impiego  dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il
tramite delle sezioni comunali di collocamento.
  E' ammessa la richiesta nominativa.